• Il rinnovo del documento può essere richiesto 180 giorni prima della data di scadenza. Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo,il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.
• La carta d'identità NON valida per l'espatrio riporta la scritta "non valida per l'espatrio". SE NON C’E’ TALE SCRITTA VUOL DIRE CHE E’ VALIDA PER L’ESPATRIO
• Nella CIE non è prevista l’indicazione dello stato civile, della professione, dei segni particolari e del colore di occhi e capelli, che erano invece presenti nella versione cartacea.
• Per sapere quali siano i paesi stranieri in cui è possibile recarsi con la carta d'identità, è necessario informarsi presso le Questure o i Commissariati di P.S., o sul sito "Viaggiare sicuri" del Ministero degli Affari Esteri.
• I cittadini fisicamente impossibilitati a recarsi presso l'Ufficio Anagrafe, possono contattare gli operatori per ottenere le informazioni e le modalità per ottenere il documento a domicilio.
• Una nuova carta d'identità può essere richiesta prima della scadenza di quella precedente, se vengono modificati i dati anagrafici (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza), o in caso di smarrimento, furto o deterioramento. Nel caso di cambio di indirizzo, il documento non viene sostituito in quanto si tratta di dati non utili al riconoscimento della persona.
• Dichiarazione per la donazione degli organi. Al momento della richiesta della carta d'identità, è possibile sottoscrivere la dichiarazione per la donazione dei propri organi.
• Nel caso in cui la carta d'identità già scaduta sia stata smarrita o venisse rubata, si consiglia vivamente di farne denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto le normative prevedono che in alcuni casi il documento scaduto possa comunque essere utilizzato.
Cosa sono PIN e PUK e come utilizzarli
Assieme alla CIE il cittadino riceve due codici di sicurezza, il PIN e il PUK.
Tali codici vengono forniti in due parti, la prima delle quali è contenuta sempre nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea fornita dall’operatore comunale al termine della richiesta di rilascio presso lo sportello.
La seconda parte è contenuta nella lettera di accompagnamento presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE. Il cittadino deve unire le due metà e conservare con cura i due codici così ottenuti. Essi sono necessari nel momento in cui si utilizza la CIE per accedere ai servizi digitali in rete, mediante Entra con CIE oppure quando si utilizza il documento con il Software CIE come descritto nel manuale d’uso di quest’ultimo.
Nel dettaglio, il codice PIN (Personal Identification Number) è necessario per abilitare l’accesso vero e proprio per il tramite della CIE mentre il PUK (Personal Unblocking Number) è necessario per sbloccare il PIN a seguito di tre tentativi errati di immissione, impostando, eventualmente, un nuovo valore.
Lo sblocco del PIN mediante il PUK è possibile da computer mediante il Software CIE e da smartphone mediante l’app CIE ID. Dieci tentativi errati di immissione del PUK durante la procedura di sblocco PIN, comportano il blocco irreversibile della CIE.Nel caso in cui si sia smarrita una o entrambe le metà dei codici PIN e PUK è possibile richiedere la ristampa richiedendola al seguente indirizzo email: demografici@comune.mirandola.mo.it, e allegando copia fronte/retro della CIE..
Può essere richiesta la ristampa di una o di entrambe le metà. Nel caso in cui si richieda la ristampa della seconda metà, quest’ultima da procedura viene inviata via e-mail all’indirizzo specificato in fase di richiesta della CIE o a qualunque altro indirizzo. Non è ammesso l’utilizzo della PEC.
È possibile richiedere esplicitamente la ristampa cartacea anche della seconda metà dei codici, i quali possono essere consegnati SOLO AL TITOLARE DELLA CARTA (Non sono possibili deleghe per il ritiro degli stessi).
La funzionalità identità digitale della Cie 3.0
La funzionalità “Identità Digitale” è implementata dall’applicazione ECC IAS (European Citizen Card, Identification, Authentication, Signature).
Sulla carta è presente una chiave privata e un certificato di autenticazione X.509, con codice fiscale, nome e cognome del titolare. Il certificato è firmato dalla Certification Authority (CA) del Ministero dell’Interno, presente nelle liste di autorità di certificazione pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
La CIE potrà essere utilizzata come strumento di identità digitale LoA4 (ISO 29115) per usufruire di servizi erogati dagli altri stati membri. Con la CIE si realizza così uno strumento di identità digitale equivalente a uno SPID L3 in cui il legame tra la persona fisica, i suoi dati anagrafici e l’identità digitale viene formato e garantito in piena sicurezza dallo Stato.
Donazione Organi
Al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d'identità elettronica, i cittadini maggiorenni di Masera' di Padova possono esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti (vedere le informazioni sul sito web del Centro Trapianti Veneto: www.crtveneto.it - alla voce Cittadino, e sul sito web del Centro Nazionale Trapianti: www.trapianti.salute.gov.it)
INOLTRE:
• Il richiedente deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta, se si tratta di minore deve essere accompagnato da almeno un genitore.
• Per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (che deve anche effettuare il riconoscimento del minore: minore e genitore/i devono presentarsi entrambi e contemporaneamente all'Ufficio Anagrafe). Serve l'autorizzazione di entrambi i genitori per renderla valida per l'espatrio (atto di assenso); nel caso in cui non sia possibile ottenere l'assenso di entrambi i genitori, può essere richiesto il nulla osta al Giudice Tutelare. In caso di mancanza di assenso dei genitori o del Giudice Tutelare, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio.
• Ai cittadini stranieri viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio. Anche per i minori stranieri il documento deve essere richiesto da un genitore.
• In caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall' Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri.
• In caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato.
Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale o, nel caso di minori, non sia possibile effettuare il riconoscimento da parte dei genitori o del tutore, il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni (fideifacenti), che conoscono personalmente il richiedente, conosciuti dal funzionario che deve rilasciare il documento, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire. Nel caso in cui non fosse possibile procedere al riconoscimento nemmeno con tale modalità, la carta d'identità verrà rilasciata una volta che l'identificazione del richiedente sia stato effettuato dagli organi di Pubblica Sicurezza (art.289 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
VALIDITA' PER L'ESPATRIO
L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, ovvero voglia richiederla con validità per l'espatrio, deve sottoscrivere, in sede di richiesta, una dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere a), b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
In mancanza di tale sottoscrizione, il documento verrà rilasciato con l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”.
Art.3, L. n.1185/1967
Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
c) Abrogato;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e 4 della L. n.1423/1956;
f) Abrogato;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
Art.3-bis L. n.1185/1967 (articolo aggiunto dal d.L. n.69 del 13/06/2023):
Coloro nei cui confronti l’'autorità giudiziaria abbia inibito "il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.”.
MODULO: delega genitori per carta d'identità del figlio minore