Ordinanze
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Le ordinanze sono sempre provvedimenti amministrativi contenenti ordini, nel senso che sono sempre emanati da un'autorità amministrativa nell'esercizio di poteri pubblicistici di diritto amministrativo che impongono ai destinatari obbligazioni, si pensi ad esempio ad un'ordinanza contingibile ed urgente che imponga ad un privato di effettuare al demolizione di un muro pericolante di sua proprietà.
Le ordinanze sono quindi provvedimenti amministrativi tipici e nominati costituenti manifestazioni di volontà dell'organo, emanate per il perseguimento di un fine pubblico e i loro effetti vanno ad incidere unilateralmente nei confronti di destinatari individuati o individuabili attraverso l'atto.
Le ordinanze hanno il carattere dell'esecutorietà, e quindi possono essere portate direttamente ad esecuzione dalla stessa pubblica amministrazione senza la necessità di ottenere il consenso del destinatario e senza la necessità di richiedere l'intervento del giudice.
Normativa di riferimento
Articolo 50 -del Testo unico Ordinamento Enti Locali