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ORDINANZE
Le ordinanze sono sempre provvedimenti amministrativi contenenti ordini, nel senso che sono sempre emanati da un'autoritą amministrativa nell'esercizio di poteri pubblicistici di diritto amministrativo che impongono ai destinatari obbligazioni, si pensi ad esempio ad un'ordinanza contingibile ed urgente che imponga ad un privato di effettuare al demolizione di un muro pericolante di sua proprietą. Le ordinanze sono quindi provvedimenti amministrativi tipici e nominati costituenti manifestazioni di volontą dell'organo, emanate per il perseguimento di un fine pubblico e i loro effetti vanno ad incidere unilateralmente nei confronti di destinatari individuati o individuabili attraverso l'atto. Le ordinanze hanno il carattere dell'esecutorietą, e quindi possono essere portate direttamente ad esecuzione dalla stessa pubblica amministrazione senza la necessita' di ottenere il consenso del destinatario e senza la necessita' di richiedere l'intervento del giudice.
Normativa di riferimento Articolo 50 -del Testo unico Ordinamento Enti Locali
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